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AUTOCERTIFICAZIONE

Dal 23 febbraio 1999 entra in vigore il regolamento di attuazione della legge "Bassanini bis" sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.
Questi i principali certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma:

  • nascita, residenza, cittadinanza
  • godimento diritti politici
  • esistenza in vita e decessi
  • stato civile e stato di famiglia
  • obblighi militari
  • iscrizioni in albi
  • titoli di studio e specializzazione
  • situazione di reddito o economica
  • codice fiscale, partita Iva
  • stato di disoccupazione
  • qualità di rappresentante penale, tutore o curatore
  • assenza di condanne penali

Continuano a non poter essere autocertificate le dichiarazioni relative a:

  • antimafia
  • certificati medici e sanitari
  • certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
  • brevetti e marchi

Dichiarazioni sostitutive anche per gli atti di notorietà, in particolare per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione (concorsi, edilizia popolare).
Basterà inoltre una dichiarazione dell'interessato per attestare che una copia è conforme all'originale.Le amministrazioni verificheranno, periodicamente e a "campione", la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Se saranno false, decadranno
gli effetti prodotti dalla documentazione.
L'autocertificazione è possibile anche per i cittadini comunitari, mentre per gli extracomunitari è limitata solo a quelli residenti in Italia.